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17-04-2025
CASSAZIONE CIVILE - SEZ. III - 12 Novembre 2024 n. 29229
MASSIMA
Il principio di cui all′art. 1900 c.c. (secondo il quale l′assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario) trova applicazione anche quando la condotta dell′assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell′evento dannoso, in quanto, ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno, trova applicazione il principio della conditio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 c.p., con la conseguenza che, quand′anche l′evento fosse derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui il comportamento colposo dell′assicurato, per escludere l′estensione della polizza sarebbe stato sufficiente rilevare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l′evento non si sarebbe prodotto. Nel caso di assicurazione contro il rischio del furto di un bene concesso in locazione finanziaria (c.d. leasing), il difetto di specificità nell′allegazione degli elementi atti a comprovare la legittimazione ad agire dell′attrice che chieda la liquidazione dell′indennizzo, quando questa non è la proprietaria ma la mera utilizzatrice del bene oggetto di furto, ridonda in difetto di prova di una condizione dell′azione che, in carenza di contrario giudicato interno esplicito sul punto, può essere rilevato per la prima volta anche in sede di legittimità, quale ragione di inammissibilità, se non della domanda originaria, quanto meno del ricorso in cassazione. Non è implausibile l′interpretazione data dalla Corte di merito al contenuto di una polizza, con la quale era stata assicurata contro il furto una imbarcazione concessa in locazione finanziaria e che poneva a carico dell′assicurato l′obbligo di predisporre un idoneo servizio di sorveglianza (quale impianto di antifurto o GPS satellitare) quando l′imbarcazione si trovava fuori da un porto e senza persone a bordo, laddove ha ritenuto che questa clausola impone semplicemente l′osservanza da parte dell′assicurato di regole di comune diligenza che, quand′anche non fossero state evidenziate specificamente nel contratto ai sensi degli artt. 166 cod. ass. e 1341, comma 1 c.c., integrano quel complesso di cure e cautele che l′assicurato doveva comunque impiegare per ottenere l′indennizzo, non potendosi addebitare all′assicuratore ogni rischio prescindendo da quelle ordinarie cautele atte a scongiurare il rischio assicurato, e ciò in conformità a quanto disposto dall′art. 1900 c.c., a mente del quale l′assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave dell′assicurato, tenendo un comportamento non consono a preservare il bene.